1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.
2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione
a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;
b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.
4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.
5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.