Art. 3.
(Associazione banda musicale).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.
      2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione

 

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banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione interessata deve:

          a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;

          b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;

          c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

      4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.
      5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.